LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 12-12-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 11
(Requisiti per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale) 1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, le strutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente. Le stesse strutture devono garantire, altresì, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), il rispetto dei seguenti requisiti: a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture salvi motivi di sicurezza o laddove l’ubicazione in area non urbana risulti funzionale alla realizzazione di specifici progetti, anche sperimentali; b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell’utenza accolta; c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy; d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata; e) individuazione di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio prestato; f) uso di un registro degli ospiti; g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento e il piano delle verifiche; h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; i) adozione di una carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l’altro, i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese. |
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