LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 12-12-2003
REGIONE LAZIO

“Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 1
del 10 gennaio 2004

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:

ARTICOLO 11

 

(Requisiti per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento 
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
1. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al 
funzionamento, le strutture di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 
a), devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme 
vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di 
igiene e sicurezza nonché l’applicazione dei contratti di lavoro e 
dei relativi accordi integrativi in relazione al personale 
dipendente. Le stesse strutture devono garantire, altresì, fatti 
salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), 
numero 1), il rispetto dei seguenti requisiti: 
a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso 
di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la 
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e 
facilitare le visite agli ospiti delle strutture salvi motivi di 
sicurezza o laddove l’ubicazione in area non urbana risulti 
funzionale alla realizzazione di specifici progetti, anche 
sperimentali;
b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle 
caratteristiche delle strutture e dell’utenza accolta;
c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di 
socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, 
organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la 
fruibilità e la privacy;
d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla 
tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai 
bisogni dell’utenza ospitata; 
e) individuazione di un coordinatore responsabile della struttura 
e del servizio prestato;
f) uso di un registro degli ospiti;
g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di 
assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, che indichi, in 
particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità 
dell’intervento e il piano delle verifiche;
h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di 
vita degli ospiti;
i) adozione di una carta dei servizi sociali, nella quale siano 
indicati, fra l’altro, i criteri per l’accesso, le modalità di 
funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione 
delle prestazioni ricomprese. 

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